Statistiche sulla gestione dei rifiuti

ATTO

Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento fissa un ambito per l’elaborazione di statistiche comunitarie sulla gestione dei rifiuti. Il quadro dovrebbe permettere all’Unione europea (UE) di disporre di dati regolari e comparabili al fine di seguire l’attuazione della politica comunitaria in materia di produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Il presente regolamento prevede la produzione di statistiche da parte degli Stati membri e della Commissione nei rispettivi settori di competenza:

produzione dei rifiuti (allegato I del regolamento);
recupero e smaltimento dei rifiuti (allegato II del regolamento).
Per produrre le loro statistiche gli Stati membri e la Commissione applicano una nomenclatura fissata nell’allegato III.

I dati necessari a produrre le statistiche sono raccolti mediante indagini, procedure di stima statistica, fonti amministrative o di altro tipo. Le imprese con meno di 10 dipendenti sono incluse nelle indagini qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, entro 18 mesi a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.

Su richiesta di uno Stato membro possono essere concesse delle deroghe per i dati del primo anno di riferimento:

per la presentazione dei risultati relativi alle attività di servizi (vedere l’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16) e all’elenco delle operazioni di recupero o smaltimento (vedere l’allegato II, sezione 8, punto 2);
per la presentazione dei risultati relativi all’agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (vedere l’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 1) e alla pesca (voce 2).
Viene elaborato un programma di studi pilota per i settori dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura (vedere allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce1) e della pesca che mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari.

Un altro programma di studi pilota viene elaborato con lo stesso obiettivo del precedente, ma riguarda l’importazione e l’esportazione dei rifiuti. Altri due studi pilota sono previsti nell’allegato I, sezione 2, punto 2 (sui rifiuti di imballaggi) e nell’allegato II, sezione 8, punto 3 (sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie).

La Commissione adotta le misure necessarie per l’applicazione del regolamento o per modificarlo. Tali misure includono:

stabilire il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri;
l’adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell’elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;
l’adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;
la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità;
l’attuazione dei risultati degli studi pilota.
La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento, sulla loro qualità e sull’onere per le imprese (vedere atti collegati).